La miglior cosa resta quella di non prenderne rispettando il Codice della Starda e i limiti di velocità : tutto sommato il codice è scritto per la nostra stessa sicurezza.
E’ anche vero che può capitare si superare i limiti di velocità imposti che spesso, inutile ricordarlo, sembrano fatti apposta più che per tutelare la nostra e altrui incolumità , per consentire agli autovelo di rimpinguire le stremate casse di qualche amministrazione comunale in cerca di quadrature di bilancio.
E non parliamo delle note polemiche di qualche tempo fa degli autovelox in agguato non segnalati ma di limiti di velocità su strade statali, ad esempio, di appena 50 Km/h che hanno determinato contravvenzioni per eccesso di velocità su queste strade dove spesso anche un inesperto si accorge che per la tipologia di strada e per il fondo stradale il limite dovrebbe essere di 70/80 Km/h.
Ma c’è molto di più. Da quando è nato l’autovelox è stato contestato nei vari gradi di giudizio e a onor del vero, quasi sempre, i giudici hanno dato ragione all’automobilista cancellando i verbali elevati.
Ad esempio una sentenza del giudice di Pace di Ribera , su ricorso di una autonilista, annulla nel 2003 una contravvenzione elevata per un’infrazione riscontrata con l’autovelox , perchè gli accertatori non avevano la necessaria autorizzazione prefettizia a contestare in differita i verbali su queltratto di strada.
Ancora ci sono ormai le arcinote sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 4010 del 03/04/2000 e ancora la n. 2494 del 21/01/2001 a chiarire alcuni aspetti della nota e spigolosa questione.
Anche se la sentenza che appare più interessante è sicuramente quella della II sezione civile della suprema Corte di Cassazione n. 24 526 del 17/11/2006 che ha sentanziato come nulli tutti i verbali elevati con autovelox senza che gli automobilisti siano stati adeguatamente infomati mediante cartelli visibili e con cartelli indicanti il limite di velocità e che espongano ben visibili gli estremi dell’ordinanza che autorizza il “proprietario” della strada a contenere la velocità in quei limiti.
La prima cosa che l’automobilista interessato deve tener presente è il termine di presentazione della contestazione che generlmente è indicato nello stesso verbale contestatore notificato e che in genere è tassitavamente di 60 giorni dal giorno della contestazione compreso.
Chi propone e sostiene il ricorso dovrà presentarsi personalmente nelgiorno della prima udienza fissata dal giudice, pena la improcedibilità sulla contestazione.
Il ricorso va presenetato in carta semplice al Giudice di Pace competente in originale più tre copie, corredato scrupolosamente di tutte le informazioni ritenute utili al ricorso stesso e l’orginale del verbale in allegato: non dimenticate di fare alcune copie per voi.
Per prima cosa occorre informarsi bene sul luogo esatto dove era posizionato l’autovelox e quindi eventualmente fotografarli per rendere visibile l’assenza di segnaletica e delle autorizzazione per i limiti di velocità imposti.
Tenete presente che i ricorsi per difetto di omologazione delle apparecchiature elettroniche utilizzate sono ormai rarissimi perchè quasi tutti, per non dire tutti gli autovelox, sono ormai omologati.
Per chi volesse cliccando qui può scaricare il modello di contestazione (in formato zip) al giudice di pace della contravvenzione.
No related posts.